giovedì 11 marzo 2010 Abbiamo 4 visitatori online translate in english with Google non ancora disponibile non ancora disponibile non ancora disponibile non ancora disponibile
home arrow fondo europeo pesca (FEP)
FONDO EUROPEO PESCA (FEP)
pesce al mercato.jpg
Il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 sostituisce i Regolamenti (CE) 1263/99 e 2792/99, al fine di tener conto dei nuovi sviluppi nel campo della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. Tale Regolamento stabilisce il quadro normativo di base per l’elaborazione dei documenti di programmazione relativi al periodo 2007-2013. Obiettivi principali sono:

-    facilitare l’attuazione della Politica Comune della Pesca promuovendo un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta;
-    aiutare le comunità dei pescatori a diversificare la loro economia e compensare i soggetti per la fuo-riuscita dal settore;
-    accrescere la sussidiarietà attraverso una gestione concorrente efficiente e condivisa.

Il Regolamento (CE) 498/07 del 26 marzo 2007, recante le modalità di applicazione del regolamento FEP, contiene:

-    norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi operativi;
-    criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili;
-    obblighi per le autorità preposte alla gestione, certificazione e audit;
-    criteri per le piste di controllo, il campionamento e la presentazione delle domande di pagamento;
-    valutazione dei programmi operativi;
-    informazione e pubblicità;
-    ingegneria finanziaria;
-    irregolarità;
-    scambio elettronico dei dati.

Assi Prioritari del FEP:

1.    Adeguamento della flotta da pesca comunitaria

-    Arresto definitivo
-     Arresto temporaneo
-     Investimenti bordo
-     Piccola pesca costiera
-    Misure socioeconomiche

2.    Acquacoltura, pesca in acque interne, trasformazione e commercializzazione

- Investimenti produttivi
- Misure idroambientali
- Misure sanitarie
- Pesca acque interne
- Trasformazione e commercializzazione

3.    Misure di interesse comune

-     Azioni collettive
-     Protezione e sviluppo fauna e flora acquatiche
-     Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
-     Sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali
-     Progetti pilota
-     Modifica pescherecci per altre attività

4.    Sviluppo sostenibile delle zone di pesca


5.    Assistenza tecnica


Nell'ambito del sistema di attuazione del  Programma Operativo  2007/2013 di cui al  Fondo Europeo per la Pesca (FEP) - Reg. (CE) 1198/2006 – sono state istituite tre Autorità: Autorità di Gestione e Controllo, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit, designate come segue:

Autorità di Gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura

Autorità di Certificazione
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Organismo Pagatore Nazionale
Ufficio Certificazione FEP

Autorità di Audit
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Organismo di coordinamento
Ufficio Coordinamento controlli specifici

L’Agea, Organismo di Coordinamento, ha incaricato Agecontrol di svolgere l'attività di audit delle operazioni di cui all'articolo 61, par. 1, lettera b) del Regolamento per l'intero periodo di validità del programma. 

L’articolo 3 del Reg. (CE) 1198/06 definisce operazione “un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell’asse prioritario al quale si riferisce “.

In particolare, l’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo ed esercita, attraverso apposite funzionalità nell’ambito del SIAN, le funzioni di cui all’articolo 61, lettere a) e b) del Reg. (CE) 1198/2006.

Gli audit di cui alla lettera a) consistono in controlli diretti a verificare che il sistema di Gestione e controllo predisposto dall'Autorità di Gestione sia in grado di assicurare che le operazioni siano realizzate nel rispetto delle norme di riferimento, a tal fine vengono condotte appropriate verifiche in merito all'assetto organizzativo, alle procedure di programmazione, attuazione, rendicontazione e certificazione della spesa, al sistema di monitoraggio, ai sistemi di contabilità, alle procedure ed agli strumenti per i controlli di primo livello.

Gli audit di cui alla lettera b) vengono svolti su un campione di operazioni appropriato per la verifica delle spese dichiarate, tramite verifiche in loco dirette ad accertare l'effettività, la correttezza e l'ammissibilità delle spese relative alle operazioni realizzate nell'ambito del programma operativo.

Nell’ambito dell'audit delle operazioni deve essere verificata l’osservanza dei seguenti requisiti:

-    l’operazione deve rispondere ai criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e soddisfa, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all’impiego o agli obiettivi da raggiungere;

-    la spesa dichiarata deve corrispondere ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

-    la spesa dichiarata dal beneficiario deve essere conforme alle norme comunitarie e nazionali;

-    il contributo pubblico deve essere stato pagato al beneficiario in conformità dell’articolo 80 del regolamento di base.