Trasformazione degli agrumi in regime di aiuto comunitario
La Comunità Europea riconosce un aiuto per gli agrumi che vengono "trasformati" per la produzione di succhi e altri prodotti finali. Gli agrumi che usufruiscono dell'aiuto in questione sono: arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsumas.
All'inizio di ciascuna campagna, le Organizzazioni di produttori stipulano appositi contratti con le industrie di trasformazione. L'aiuto viene erogato alle Organizzazioni di Produttori riconosciute che consegnano il prodotto alle industrie di trasformazione. L'importo unitario dell'aiuto viene fissato annualmente dalla Comunità Europea. Le somme spettanti sono erogate in base ai quantitativi di prodotto che risulti effettivamente trasformato conformemente alle procedure elaborate dall'Agea in attuazione della normativa nazionale e comunitaria vigente.
Le Industrie di trasformazione sono dislocate prevalentemente in Calabria e Sicilia e, marginalmente, in Campania e Basilicata.
In tale contesto e con riferimento alla campagna di trasformazione 2007/2008, Agea ha affidato ad Agecontrol il compito di accertare, mediante varie tipologie di intervento, il corretto operato delle industrie di trasformazione.
Le attività di verifica, previste dalla Circolare Agea n. 25 del 28 settembre 2007, sono svolte secondo le indicazioni contenute nel "Manuale delle Procedure per l'applicazione del Reg. CE n. 2111/2003", predisposto dalla stessa Agea.
Controlli fisici sulle consegne di prodotto destinato alla trasformazione.
Tali controlli devono riguardare almeno il 20% del quantitativo complessivo di ciascun prodotto consegnato da ognuna delle Organizzazione di produttori (OP) nell'arco dell'intera campagna.
Nel corso del controllo, gli ispettori effettuano le previste rilevazioni mediante un modello di verbale nel quale i dati sono registrati per ciascun prodotto controllato e per ogni OP.
Durante la fase di consegna viene anche effettuato il prelievo di un campione rappresentativo della materia prima, necessario per determinare la qualità del prodotto stesso, ai fini dell'accettazione o meno del carico da parte dell'Industria di trasformazione.
E' inoltre previsto lo scarto del prodotto che non presenti caratteristiche tali da consentirne l'avvio alla trasformazione.
Controlli fisici, amministrativi e contabili nei confronti delle imprese di trasformazione.
Per ogni stabilimento di trasformazione sono, inoltre, realizzati i seguenti ulteriori interventi:
- controlli fisici su almeno il 10% dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima in termini di prodotto finito ottenuto, nell'ambito dei contratti di campagna e pluriennali sottoscritti e al di fuori degli stessi;
- controlli amministrativi e contabili su almeno il 5% delle partite consegnate nell'ambito di ciascuno delle due tipologie di contratto, di campagna e pluriennali; vertono sul legame reale delle partite consegnate con un contratto, sui certificati di consegna di cui all'articolo 17 del Reg. (CE) n. 2111/2003, sull'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e sul rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 16;
- controlli su almeno il 10% dei trasferimenti bancari;
- controlli fisici e contabili, almeno una volta l'anno, sulla totalità delle scorte esistenti di prodotti finiti, al fine di verificare la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti;
- controllo della chiusura contabile delle scorte mediante l'esplicitazione dell'equazione: "scorte finali = scorte iniziali + prodotti finiti ottenuti + acquisti - vendite".
I controlli mirano, inoltre, a verificare la corrispondenza fra:
- quantitativi di materia prima ricevuti dall'industria da un lato e quantitativi di succhi elaborati, quantitativi di succhi acquistati e quantitativi di succhi venduti o in giacenza, dall'altro;
- le fatture di acquisto e di vendita dei succhi;
- la contabilità fiscale dell'industria.