AGECONTROL S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 898, come introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, svolge - senza perseguire fini di lucro – i controlli e le azioni previste dai regolamenti comunitari e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, per tutte le filiere del settore agricolo, della silvicoltura, dell’allevamento animale e in generale dell’agroalimentare.

NOTIFICA DI SPEDIZIONE

Gli operatori che inviano prodotti ortofrutticoli al di fuori dell’ambito nazionale ed all’interno del territorio comunitario, devono comunicare all’Agecontrol le informazioni necessarie per l’organizzazione di eventuali controlli.

 
Ciò avviene mediante inoltro della NOTIFICA DI SPEDIZIONE, utilizzando il  “Modulo I” allegato alle Disposizioni Attuative di Agea del  14 dicembre 2011. Il modello, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso via Fax all’Agecontrol al numero 0623327140, almeno 24 ore prima della spedizione della merce. L’obbligo di inviare la Notifica di spedizione sorge quando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:  
 
1. per i prodotti ortofrutticoli inviati devono essere previste norme comunitarie di commercializzazione; 
 
2. la quantità di merce spedita, che può anche riguardare più partite di prodotti diversi, deve essere superiore a una tonnellata; 
 
3. la merce deve essere inviata al di fuori dell’ambito nazionale ed entro il territorio della U.E. 
 
Le notifiche di spedizione possono essere giornaliere, mensili o trimestrali; nel caso di notifiche mensili o trimestrali, l’operatore riceve dall’Agecontrol un NUMERO DI PROTOCOLLO collegato al periodo a cui si riferisce la notifica, che deve essere riportato sui documenti accompagnatori della merce. Il mancato o non corretto inoltro della Notifica comporta l’applicazione della sanzione prevista dal D.lgs n. 306/2002, art. 3 comma 2.