ortofrutta
Controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi
La legge 29 aprile 2005, n. 71, che ha convertito il D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, e le modifiche introdotte successivamente con la Legge n. 34 (Legge comunitaria 20007) assegnano all’Agea la responsabilità dell’effettuazione dei controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, avvalendosi dell’Agecontrol, in attuazione del Reg. (UE) n.543/2011 del 21 giugno 2011 che, ha sostituito i precedenti Regolamenti (CE) n. 1148/01 e n 1580/2007. Il citato Regolamento è stato recepito anche con il D.M. del 03/08/2011 n. 5462 e dalle Disposizioni Attuative emanate dall’Agea in qualità di Autorità di Coordinamento.
Le norme di commercializzazione si distinguono in norme specifiche(applicabili a n. 10 prodotti ortofrutticoli) riportate nell’allegato n. 1 parte B del Regolamento (UE) n. 543/11 e norma generale di cui allegato n.1 parte A dello stesso Regolamento, applicabile a tutti gli altri prodotti compresi nell’allegato n.1 parte IX del Reg. (CE) n. 1234/07.
Le norme di commercializzazione specifiche comprendono alcuni parametri esteriori quali, ad esempio, la forma, il colore, il calibro ed individuano le modalità di presentazione. In base alla valutazione dei citati parametri sono definite le diverse categorie di prodotto (extra, prima, seconda) e le relative tolleranze.
La norma generale stabilisce le caratteristiche minime che ciascun prodotto deve avere per essere commercializzato al fine di rispettare la condizione di qualità “sana ,leale e mercantile” prevista dal Regolamento n. 1234/07.
I controlli di conformità riguardano l'accertamento delle caratteristiche di qualità sulla base delle classificazioni in categorie commerciali (calibrazione e presentazione del prodotto, imballaggi, etichettatura).
Di seguito si riportano gli elementi principali che caratterizzano l'attività di controllo per ciascun ambito di intervento.
Prodotti commercializzati nel mercato interno:
controllo documentale (identificazione della partita oggetto del controllo verifica dei documenti o certificati che accompagnano la merce e degli elementi in essi indicati);
- controllo fisico a campione dei prodotti (condizionamento, aspetto e presentazione del prodotto, etichettatura, conformità tecnica)
Prodotti destinati all'esportazione verso Paesi Terzi:
- controllo sistematico della merce, per gli operatori che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 12 par. 3 del Reg. (UE) n. 543/2011 (regime di autocontrollo);
- per gli operatori che soddisfano i requisiti di cui al citato articolo 12, il controllo verte su almeno il 10% delle partite; inoltre, ogni operatore deve essere controllato almeno 2 volte ogni tre anni per la verifica dei requisiti;
- il certificato di conformità emesso dall'Agecontrol per tutte le spedizioni risultate conformi alla normativa, deve accompagnare la merce ed è documento necessario per l'effettuazione delle operazioni doganali di esportazione.
Prodotti importati da Paesi Terzi:
controllo sistematico della merce importata prima dell'immissione in libera pratica nel territorio comunitario;- per la merce proveniente da Paesi a basso rischio (art. 12 par. 4 del Reg. (UE) 543/11), possono essere stabilite percentuali minime di controllo;
- per i prodotti provenienti da Paesi Terzi con Organismi di controllo riconosciuti (art. 15 par. 4 del Reg. (UE) 543/11), non sussiste l'obbligo della sistematicità dei controlli, ma devono essere controllate almeno il 10% delle spedizioni.
Tra i compiti istituzionali affidati all'Agenzia dalla normativa nazionale connessi ai controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli, vi sono le attività di aggiornamento della Banca Nazionale Dati degli Operatori Ortofrutticoli e la gestione degli aspetti sanzionatori.
Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli
l'Agenzia ha il compito, previa ricezione delle domande di iscrizione e di aggiornamento trasmesse dalle Regioni, di curare l'istruttoria e l'acquisizione informatica dei relativi dati, anche attraverso una costante comunicazione con gli stessi operatori.
Gestione aspetti sanzionatori
L'articolo 9 del Decreto in parola stabilisce, tra l'altro, che l'Agecontrol - in qualità di organismo di controllo - provveda all'applicazione delle sanzioni conseguenti all'accertamento delle violazioni amministrative, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 306/2002. Per assolvere a tale impegno, l'Agenzia ha provveduto ad istituire e rendere operativa una apposita struttura, adeguata a sostenere le attività derivanti dalla gestione della potestà sanzionatoria.
(ultimo aggiornamento 06 dicembre 2011)