ortofrutta
Controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi
La legge 898/86 - istitutiva dell’Agecontrol- modificata da ultimo dalla legge10 agosto 2023 n. 112, prevede, all’art. 1 bis, che l’Agecontrol svolga – tra l’altro - le seguenti attività nel settore ortofrutta:
- esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
- gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
- esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali attività erano già in precedenza assegnate all’Agecontrol dalla legge del 29 aprile 2005, n. 71, in attuazione del Reg. (UE) n.543/2011 del 21 giugno 2011 che ha sostituito i precedenti Regolamenti (CE) n. 1148/01 e n 1580/2007. Il citato Regolamento è stato recepito anche con il D.M. del 03/08/2011 n. 5462 e dalle Disposizioni Attuative emanate dall’Agea in qualità di Autorità di Coordinamento.
Il Reg. (UE) n.543/2011 del 21 giugno 2011 è stato abrogato con l’entrata in vigore, a partire dal 1-1-2025 di due norme:
Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2429 DELLA COMMISSIONE e il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2430 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023.
Si tratta di un atto delegato e uno di esecuzione con l’obiettivo di riunire i vigenti regolamenti comunitari della Commissione per gli ortofrutticoli (Reg. di esecuzione (UE) 543/2011), le banane (Reg. di esecuzione (UE) 1333/2011) e le uve secche (Reg. (CE) 1666/1999), per i quali viene disposta l’abrogazione.
Detti atti sono adottati dalla Commissione in base a quanto stabilito dal Regolamento1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei prodotti agricoli e che stabilisce norme di commercializzazione nei settori degli ortofrutticoli e delle banane.
L’atto di esecuzione stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di
commercializzazione per gli ortofrutticoli, alcuni prodotti trasformati (secchi) a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane.
L’atto delegato, oltre a riportare in allegato norme di commercializzazione che sono modificate allineandole alle norme UNECE introduce diverse nuove disposizioni che si possono riassumere come segue:
- obbligatorietà dell’indicazione dell’origine per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per le
banane mature e per i prodotti ortofrutticoli esentati dall’obbligo di conformità alla norma di
commercializzazione generale, introduce inoltre l’obbligatorietà dell’indicazione dell’origine anche per frutta secca NC ex 0813 – fichi secchi – uve secche e banane mature NC 08039010
- integrazione nell’atto delegato della norma per le banane verdi non mature allineandola alla norma del Codex Alimentarius.
- introduce, tra le esenzioni:
- quelle a prodotti venduti al minuto ma destinati alla trasformazione
- quelle a prodotti destinati ad essere trasformati per renderli pronti al consumo;
- quelle a prodotti di origine UE che, per cause di forza maggiore, siano non conformi alle
- norme, che possono essere commercializzati a condizioni stabilite dagli stati membri;
- dispone che uno Stato membro possa esentare dalle norme prodotti tradizionalmente consumati su mercati locali previa notifica di tale decisione alla commissione
- I prodotti ortofrutticoli destinati alla donazione diversa dalla gratuita devono essere conformi
solo alla norma generale e contrassegnati con la dicitura “destinato alla donazione”;
Le norme di commercializzazione integrate nel Regolamento Delegato 2023/2429 si distinguono in norme specifiche(applicabili a n. 11 prodotti ortofrutticoli) riportate nell’allegato n. 1 parte B del Regolamento e norma generale di cui allegato n.1 parte A dello stesso Regolamento, applicabile a tutti gli altri prodotti compresi nell’allegato n.1 parte IX del Reg. (UE) n. 1308/2013.
Le norme di commercializzazione specifiche comprendono alcuni parametri esteriori quali, ad esempio, la forma, il colore, il calibro ed individuano le modalità di presentazione. In base alla valutazione dei citati parametri sono definite le diverse categorie di prodotto (extra, prima, seconda) e le relative tolleranze.
La norma generale stabilisce le caratteristiche minime che ciascun prodotto deve avere per essere commercializzato al fine di rispettare la condizione di qualità “sana ,leale e mercantile” prevista dall’art 76 del Regolamento n. 1308/13.
I controlli di conformità riguardano l'accertamento delle caratteristiche di qualità sulla base delle classificazioni in categorie commerciali (calibrazione e presentazione del prodotto, imballaggi, etichettatura).
Di seguito si riportano gli elementi principali che caratterizzano l'attività di controllo per ciascun ambito di intervento.
Prodotti commercializzati nel mercato interno:
controllo documentale (identificazione della partita oggetto del controllo verifica dei documenti o certificati che accompagnano la merce e degli elementi in essi indicati);
- controllo fisico a campione dei prodotti (condizionamento, aspetto e presentazione del prodotto, etichettatura, conformità tecnica)
Prodotti destinati all'esportazione verso Paesi Terzi:
- controllo sistematico della merce, per gli operatori che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 4 par.2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2023/2430 per i quali sia concessa la possibilità di cui al par.1 lettera a) (regime di autocontrollo);
- per gli operatori che soddisfano i requisiti di cui al citato articolo 4, il controllo verte su almeno il 10% delle partite; inoltre, ogni operatore deve essere controllato almeno 2 volte ogni tre anni per la verifica dei requisiti;
- il certificato di conformità emesso dall'Agecontrol per tutte le spedizioni risultate conformi alla normativa, deve accompagnare la merce ed è documento necessario per l'effettuazione delle operazioni doganali di esportazione.
Prodotti importati da Paesi Terzi:
- controllo sistematico della merce importata prima dell'immissione in libera pratica nel territorio comunitario;
- per la merce proveniente da Paesi a basso rischio (art. 5 par. 1 b) Reg. di esecuzione (UE) n. 2023/2430 per i paesi riconosciuti a norma del regolamento non sussiste l'obbligo della sistematicità dei controlli, ma devono essere controllate almeno il 10% delle spedizioni.
Tra i compiti istituzionali affidati all'Agenzia dalla normativa nazionale connessi ai controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli, vi sono le attività di aggiornamento della Banca Nazionale Dati degli Operatori Ortofrutticoli e la gestione degli aspetti sanzionatori.
Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli
l'Agenzia ha il compito, di risolvere anomalie relative all’iscrizione da eseguire a cura degli operatori registrati, tramite l’utilizzo dei servizi del SIAN.
Gestione aspetti sanzionatori
L'articolo 10 del Decreto n. 6727 62 del 20.12.2014 stabilisce, tra l'altro, che l'Agecontrol in qualità di organismo di controllo - provveda all'applicazione delle sanzioni conseguenti all'accertamento delle violazioni amministrative, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 306/2002.





