VITIVINICOLO - RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI
La misura Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti fa riferimento ai seguenti regolamenti:
Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Reg. (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016,
Reg. (UE) n. 2016/1150 della Commissione. del 15 aprile 2016,
Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021
Nell’ambito dell’OCM vitivinicola e dei programmi di sostegno relativi alla misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, il Decreto Ministeriale di attuazione n.1411 del 03 marzo 2017 e s.m.i.. in vigore fino alla campagna 2022/2023 e il Decreto ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022, a partire dalla campagna 2023/2024. definiscono sia l’applicazione di tale regime di aiuto, sia le condizioni, le modalità per la gestione ed i controlli inerenti alla concessione degli aiuti.
Nell’attuazione del sostegno trovano applicazione le principali disposizioni comunitarie e nazionali e le Circolari Agea, afferenti alle “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura Riconversione e Ristrutturazione vigneti”, emanate per ciascuna campagna.
Con tale misura sono concessi aiuti economici alla realizzazioni di interventi su vigneti che producono vini a denominazione di origine e a denominazione di origine controllata e garantita, al fine di migliorare la qualità delle produzioni vitivinicole regionali.
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
Riconversione varietale che consiste:
-
nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
-
nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
Ristrutturazione che consiste:
-
nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
-
nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento.
Sono escluse tuute le ordinarie manutenzioni praticate ai vigneti.
All'Agecontrol è affidato l’incarico di effetturare, sulle domande di sostegno selezionate da Agea, i controlli di secondo livello finalizzati ad accertare la conformità dell’attività svolta in fase di controllo di 1° livello, nel rispetto dell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale per la misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti.
Le verifiche si sostanziano in una riperformance delle attività di controllo già effettuate dagli Organismi incaricati dell’istruttoria delle domande e diverse fasi del procedimento amministrativo fino al pagamento degli anticipi e dei saldi.
Il controllo di Agecontrol ripercorre pertanto le principali operazioni effettuate dall’organismo incaricato delle verifiche di 1° livelllo, con riferimento alla ricevibilità delle domande, alla loro ammissibilità e finanziabilita, agli eventuali controlli in loco ex-ante, ai pagamenti dell’anticipo (80%) e ai pagamenti di saldo, alla rendicontazione delle spese, alla verifica delle opere realizzate a collaudo